Nel prossimo post parleremo dei punti fondamentali stabiliti dal Regio Decreto 773/1997 e vedremo quali modifiche introduce il nuovo Regolamento per i dispositivi di protezione in quota.
Per inquadrare un po’ il contesto, nei post precedenti avevamo anticipato che la Direttiva 89/656/CEE, recepita dal Regio Decreto 773/1997, del 30 maggio, relativo alle disposizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori durante il lavoro di dispositivi di protezione individuale, era stata abrogata dal Regolamento (UE) 425/20216, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale.
Il RD 773/1997 è stato modificato da ultimo l’8 dicembre 2021 dal Regio Decreto 1076/2021, che ha modificato gli artt. 2.3 e 6.1, la disposizione finale 2 e gli allegati da I a III, e ha soppresso l’allegato IV.
Poiché questo Regio Decreto è ancora in vigore, possiamo evidenziarne le seguenti considerazioni.
Obblighi del datore di lavoro in materia di DPI
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale possono essere riassunti nel seguente elenco.
- Determinare i posti di lavoro in cui è necessario ricorrere ai DPI e precisare, per ciascuno di essi, il rischio o i rischi dai quali occorre offrire protezione, le parti del corpo da proteggere e il tipo di dispositivo o dispositivi di protezione individuale da utilizzare.
- Scegliere i DPI mantenendo a disposizione nell’impresa o nel luogo di lavoro le informazioni pertinenti al riguardo e fornendo informazioni su ciascun dispositivo.
- Fornire gratuitamente ai lavoratori i DPI che devono utilizzare, sostituendoli quando necessario.
- Vigilare affinché l’utilizzo delle attrezzature e la loro manutenzione avvengano conformemente a quanto specificato nel presente regio decreto.

Articolo 5
Nel suo articolo 5 si stabilisce che i DPI devono offrire una protezione efficace contro i rischi che ne motivano l’uso, senza comportare di per sé rischi aggiuntivi né causare fastidi inutili. A tal fine dovranno:
- Rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
- Tenere conto delle condizioni anatomiche e fisiologiche e dello stato di salute del lavoratore.
- Adattarsi a chi li indossa, dopo i necessari aggiustamenti.
- In caso di rischi multipli che richiedano l’utilizzo simultaneo di più DPI, questi dovranno essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia in relazione al rischio o ai rischi corrispondenti.
- In ogni caso, i DPI utilizzati in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del RD 773/1997 dovranno possedere i requisiti stabiliti da qualsiasi disposizione legale o regolamentare che si applichi loro, in particolare per quanto riguarda progettazione e fabbricazione (Regolamento 425/2016).
Articolo 6
Nell’articolo 6 si specifica la procedura da seguire per la scelta dei dispositivi di protezione individuale.
Il datore di lavoro dovrà analizzare e valutare i rischi esistenti che non possono essere evitati o limitati con altri mezzi. In base a ciò sceglierà il dispositivo di protezione individuale più adatto al lavoro da svolgere, dovendo conoscere il mercato e l’evoluzione della tecnica sviluppata in materia di DPI.

Articolo 7
Nell’articolo 7 si specificano l’utilizzo e la manutenzione dei DPI:
1. L’utilizzo, lo stoccaggio, la manutenzione, la pulizia, la disinfezione se del caso e la riparazione dei dispositivi di protezione individuale dovranno essere effettuati secondo le istruzioni del fabbricante.
Salvo casi particolari eccezionali, i dispositivi di protezione individuale potranno essere utilizzati solo per gli usi previsti.
2. Le condizioni in cui un dispositivo di protezione deve essere utilizzato, in particolare per quanto riguarda il tempo durante il quale deve essere indossato, saranno determinate in funzione di:
- La gravità del rischio.
- Il tempo o la frequenza di esposizione al rischio.
- Le condizioni del posto di lavoro.
- Le prestazioni del dispositivo stesso.
- I rischi derivanti dall’utilizzo stesso del dispositivo che non è stato possibile evitare.
- I dispositivi di protezione individuale sono destinati, in linea di principio, a un uso personale. Se le circostanze richiedessero l’utilizzo di un dispositivo da parte di più persone, si adotteranno le misure necessarie affinché ciò non comporti alcun problema di salute o di igiene per i diversi utilizzatori.
Articolo 10
Nell’articolo 10 si espone che i lavoratori sono tenuti a utilizzare correttamente i DPI, averne cura e riporli dopo l’uso nel luogo apposito, dovendo segnalare al proprio superiore gerarchico diretto il loro cattivo stato.
In definitiva, il Regio Decreto 775/1997 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e di salute per la scelta, l’utilizzo da parte dei lavoratori sul lavoro e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.
Dato che la domanda sulla revisione e sulla manutenzione dei dispositivi di protezione per lavori in quota è tra le più frequenti che ci vengono poste, ne parleremo più approfonditamente nel prossimo post.


