Normativa sulla revisione dei DPI per lavori in quota

casco di sicurezza

Proseguendo il post sul Regio Decreto 775/1997 relativo agli obblighi del datore di lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale e ai suoi articoli più rilevanti, nel presente approfondiremo un tema che avevamo lasciato in sospeso: l’obbligo di revisione dei DPI per lavori in quota.

Inizieremo parlando delle revisioni dei DPI per lavori in quota, di quale norma le disciplini, delle modifiche che ha subito nel tempo e, infine, degli obblighi che i fabbricanti devono rispettare.

Revisione dei DPI per lavori in quota

Le revisioni delle attrezzature per lavori in quota e, tra queste, dell’imbracatura di sicurezza, sono obbligatorie secondo quanto stabilito dalla normativa contenuta nel Regio Decreto 1215/97. All’articolo 3 esso individua nel datore di lavoro il soggetto incaricato di adottare le misure di manutenzione necessarie affinché le attrezzature di lavoro si conservino per tutto il periodo di utilizzo, sempre secondo le istruzioni del fabbricante.

Lo stesso principio è ripreso nel RD 773/97, che all’articolo 7 stabilisce che l’utilizzo, la manutenzione, la pulizia e la disinfezione devono essere conformi alle istruzioni fornite dal fabbricante delle attrezzature.

A queste normative, che stabiliscono un certo criterio comune secondo cui il responsabile delle attrezzature deve mantenerle in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, si aggiungono le evidenti raccomandazioni affinché questo tipo di attrezzature si trovi in condizioni ottimali e sia controllato per tutta la sua vita utile.

UNE EN 365

La norma che si applica a queste attrezzature e che definisce con maggiore precisione le condizioni di revisione è la UNE-EN 365:2005: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio. Questa norma è un riferimento sia nell’edilizia e nei lavori pubblici sia nelle norme di manutenzione eolica, dove i lavori in quota sugli aerogeneratori richiedono un controllo rigoroso e periodico di tutti i DPI utilizzati.

Al punto 4.4 di tale norma si indica quanto segue:

  1. Avvertenza per sottolineare la necessità di revisioni periodiche regolari e il fatto che la sicurezza degli utenti dipende dalla continua efficacia e durabilità dell’attrezzatura.
    • Raccomandazione relativa alla frequenza delle revisioni periodiche, tenendo conto di fattori quali legislazione, tipo di attrezzatura, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La raccomandazione deve includere una dichiarazione secondo cui la frequenza della revisione periodica deve essere almeno ogni 12 mesi.
    • Avvertenza per sottolineare che le revisioni periodiche possono essere effettuate solo da persone competenti e seguendo rigorosamente le procedure di revisione periodica del fabbricante.

In tal modo, la normativa stabilisce che le revisioni devono essere effettuate ogni anno o anche con frequenza maggiore, se così stabilito dal fabbricante.

Come abbiamo visto nei post precedenti, l’efficace protezione dei DPI dipenderà dalla loro conformità al Regolamento 425/2016; per questo abbiamo ritenuto opportuno includere, affinché questo post sia il più completo possibile per il lettore, un riepilogo delle modifiche introdotte da tale regolamento.

Modifiche nel nuovo regolamento 2016/425 sui DPI per lavori in quota

Il nuovo regolamento impone maggiori responsabilità a fabbricanti, distributori, importatori, organismi notificati e autorità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei DPI in circolazione sul mercato.

I certificati di esame UE del tipo avranno una validità massima di 5 anni. In questo modo l’utente ha la certezza che la conformità del DPI che utilizza sarà esaminata regolarmente e che, se il prodotto è stato modificato o se evolvono lo stato dell’arte o le norme utilizzate per verificarne la conformità, il prodotto sarà valutato nuovamente.

Modifiche nelle categorie dei DPI per lavori in quota

Il nuovo regolamento eleva alla categoria III alcuni DPI, come quelli relativi al rischio di annegamento (i giubbotti di salvataggio prima rientravano nella categoria II) e ai rumori nocivi (prima categoria II).

Ricordiamo che quando parliamo di categoria III parliamo di rischio grave per la salute. Nel caso dei DPI per lavori in quota non ci sono cambiamenti: continuano a rientrare nella categoria III (esame UE del tipo (modulo B) e modulo C2 o modulo D).

diversi moschettoni di sicurezza

Certificazione dei DPI per lavori in quota secondo il nuovo Regolamento (UE) 2016/425

Il nuovo regolamento impone nuovi requisiti di marcatura e di informazione che dovranno essere forniti all’utente.

Oltre ai consueti marchi di sicurezza, come i pittogrammi o il livello di prestazione, i DPI dovranno riportare il nome o il marchio e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore. Se non vi fosse spazio sul prodotto, tali indicazioni dovranno comparire sulla scheda tecnica o sull’imballaggio.

Per i prodotti soggetti a invecchiamento (tessili/caschi), la data di fabbricazione (mese/anno) deve comparire sul prodotto e sull’imballaggio

La marcatura CE non subisce alcuna modifica; l’unica novità riguarda i DPI che passano alla categoria III, che ora dovranno riportare il numero di riferimento dell’organismo notificato che effettua il controllo qualità CE annuale.

La scheda tecnica del DPI dovrà descrivere il rischio dal quale il prodotto è destinato a proteggere, fare riferimento al Regolamento DPI 2016/425 e riportare l’indirizzo del sito web in cui è possibile consultare la dichiarazione di conformità; in alternativa, il fabbricante dovrà consegnare la dichiarazione UE insieme all’attrezzatura.

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti di DPI per lavori in quota?

I fabbricanti dovranno fornire la documentazione tecnica necessaria, la dichiarazione di conformità UE del tipo e il certificato UE del tipo.

Documentazione tecnica

La descrizione completa del DPI e dell’uso previsto cui è destinato (fondamentale includere gli usi prevedibili e non prevedibili), oppure la valutazione dei rischi dai quali il DPI dovrà proteggere.

Dichiarazione di conformità (Dichiarazione UE del tipo).

Deve accompagnare il DPI o essere accessibile per il download tramite Internet.

Certificato CE (Certificato UE del tipo).

Con una validità di 5 anni. Il fabbricante deve conservare questa documentazione per 10 anni dall’immissione del DPI sul mercato.

Inoltre, garantirà la tracciabilità del DPI e il suo legame con la documentazione associata, identificandosi come fabbricante (indicando nome, marchio, indirizzo postale di contatto) e identificando il prodotto (numero di tipo, lotto o serie).

In conclusione, in questo post abbiamo fatto una panoramica sulle revisioni obbligatorie da eseguire sui DPI per lavori in quota, su quale normativa ne specifichi i requisiti e su quali modifiche abbia subito nel tempo.

Nei prossimi post realizzeremo una guida alla selezione dei DPI per lavori in quota in base al tipo di attività.

Ci auguriamo che questo articolo Le sia stato di interesse; come sempre, in caso di dubbi, si metta in contatto con il nostro reparto tecnico: saremo lieti di aiutarLa.

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