Diritti e obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

libri sulla sicurezza sul lavoro e martelletto da giudice

Nel prossimo post tratteremo un tema complicato ma che riteniamo importante, soprattutto dal punto di vista del datore di lavoro. Spesso ci chiedono: che cosa posso fare se il mio lavoratore non vuole utilizzare i dispositivi di protezione per lavori in quota che gli ho fornito?.

Di seguito vi spieghiamo quali sono gli obblighi e i diritti del datore di lavoro e del lavoratore e vi forniamo diverse soluzioni in caso di inadempimento dei propri doveri da parte del lavoratore.

Obblighi del datore di lavoro e diritti del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

Gli obblighi del datore di lavoro sono chiaramente stabiliti nel nostro ordinamento giuridico, dalla Costituzione, all’articolo 40.2, fino allo Statuto dei Lavoratori. In entrambi si specifica che i lavoratori hanno diritto a una protezione efficace in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per adempiere al dovere di protezione, il datore di lavoro dovrà garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori alle sue dipendenze in tutti gli aspetti connessi al lavoro.

A tal fine, nell’ambito delle proprie responsabilità, il datore di lavoro realizzerà la prevenzione dei rischi professionali integrando l’attività preventiva nell’impresa e adottando tutte le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, quali:

  • L’elaborazione del piano di prevenzione
  • Valutazione dei rischi, informazione, consultazione e partecipazione.
  • Formazione dei lavoratori
  • Intervento in casi di emergenza e di rischio grave e imminente
  • Sorveglianza sanitaria

Come non potrebbe essere altrimenti, esiste una correlazione tra gli obblighi del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori.

I diritti sopra menzionati fanno parte del diritto dei lavoratori a una protezione efficace in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

due pupazzi di legno che si danno il cinque

Obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

I lavoratori non hanno solo diritti, ma anche una serie di obblighi in materia di prevenzione. L’articolo 19.2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che il lavoratore è tenuto a osservare nel proprio lavoro le misure legali e regolamentari di sicurezza e igiene.

Inoltre, l’articolo 29 della Legge 31/1995 sulla Prevenzione dei Rischi Professionali prevede gli obblighi dei lavoratori in materia di prevenzione.

Che cosa dice l’articolo 29 della legge 31/1995, dell’8 novembre, sulla prevenzione dei rischi professionali:

1. Spetta a ciascun lavoratore vigilare, secondo le proprie possibilità e mediante il rispetto delle misure di prevenzione adottate di volta in volta, sulla propria sicurezza e salute sul lavoro e su quella delle altre persone che possano essere interessate dalla sua attività professionale, a causa dei suoi atti e omissioni sul lavoro, in conformità alla propria formazione e alle istruzioni del datore di lavoro.

2. I lavoratori, in base alla propria formazione e seguendo le istruzioni del datore di lavoro, dovranno in particolare:

Utilizzare correttamente, in conformità alla loro natura e ai rischi prevedibili, le macchine, gli apparecchi, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e, in generale, qualsiasi altro mezzo con cui svolgono la propria attività.
Utilizzare correttamente i mezzi e i dispositivi di protezione forniti dal datore di lavoro, in conformità alle istruzioni da questi ricevute.
Non mettere fuori funzione e utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza esistenti o che vengano installati sui mezzi connessi alla loro attività o nei luoghi di lavoro in cui questa ha luogo.
Informare immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto, e i lavoratori designati per svolgere attività di protezione e prevenzione o, se del caso, il servizio di prevenzione, in merito a qualsiasi situazione che, a loro giudizio, comporti, per motivi ragionevoli, un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Contribuire all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’autorità competente al fine di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro.
Cooperare con il datore di lavoro affinché questi possa garantire condizioni di lavoro sicure e prive di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3. L’inosservanza da parte dei lavoratori degli obblighi in materia di prevenzione dei rischi di cui ai commi precedenti avrà la considerazione di inadempimento lavorativo ai fini previsti dall’articolo 58.1 dello Statuto dei Lavoratori o di mancanza, se del caso, ai sensi di quanto stabilito dalla corrispondente normativa sul regime disciplinare dei funzionari pubblici o del personale statutario al servizio delle Pubbliche Amministrazioni. Quanto disposto in questo comma si applicherà ugualmente ai soci delle cooperative la cui attività consista nella prestazione del proprio lavoro, con le precisazioni stabilite nei loro Regolamenti di Regime Interno.

Inosservanza degli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve avere ben chiaro che l’inosservanza da parte dei lavoratori dei propri obblighi in materia di prevenzione sarà considerata inadempimento lavorativo ai fini dell’art. 58.1. Tale disposizione recita:

1. I lavoratori potranno essere sanzionati dalla direzione delle imprese in virtù di inadempimenti lavorativi, in conformità alla graduazione delle mancanze e delle sanzioni stabilite nelle disposizioni legali o nel contratto collettivo applicabile.

2. La valutazione delle mancanze e le corrispondenti sanzioni imposte dalla direzione dell’impresa saranno sempre sindacabili dinanzi alla giurisdizione sociale. La sanzione delle mancanze gravi e molto gravi richiederà comunicazione scritta al lavoratore, con indicazione della data e dei fatti che la motivano.

3. Non potranno essere imposte sanzioni che consistano nella riduzione della durata delle ferie o in altra diminuzione dei diritti al riposo del lavoratore o nella multa sulla retribuzione.

figure di lavoratore e datore di lavoro

Tornando all’esempio fatto all’inizio del post, quando esiste un rischio di caduta dall’alto che non può essere evitato mediante protezioni collettive, dovranno essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati e, pertanto, il loro uso sarà obbligatorio per il lavoratore, e tale inosservanza sarà considerata infrazione grave o molto grave.

In sintesi, il datore di lavoro dispone di strumenti nel caso in cui i suoi lavoratori non adempiano ai propri obblighi, tra cui quelli derivanti dal coordinamento delle attività preventive quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro, e consiste nell’applicare quanto dispone il R.D. 2/2015 del 23 ottobre, che approva il testo unico della Legge sullo Statuto dei Lavoratori.

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