Norma UNE EN 795. Dispositivi di ancoraggio

linea vita su una copertura

Come abbiamo spiegato in post precedenti, un sistema di protezione contro le cadute dall’alto si basa fondamentalmente sulla buona progettazione e sulla resistenza del punto a cui il lavoratore si collega, tramite l’imbracatura indossata, attraverso il cordino di trattenuta e il suo moschettone.

Possiamo dire che se un punto di ancoraggio è adeguato e svolge la propria funzione, avremo fatto un passo importante per garantire la sicurezza e la salute del lavoratore in caso di caduta.

Per questo motivo questa norma deve essere un pilastro fondamentale sia per i fabbricanti sia per i tecnici della prevenzione o per qualsiasi persona o azienda legata alla sicurezza sul lavoro: è la base della sicurezza nei lavori in quota.

Norma UNI EN 795

La EN 795:2012 è una “norma europea” che stabilisce i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio utilizzati nei sistemi di protezione contro le cadute.

Questi dispositivi di ancoraggio sono componenti critici nei sistemi di lavoro in quota e sono progettati per fornire punti di collegamento sicuri per i dispositivi di protezione contro le cadute, come imbracature e dispositivi anticaduta.

La norma descrive cinque tipi di dispositivi di ancoraggio, classificandoli nei tipi A-B-C-D ed E, e assegnando a ciascuno una serie di requisiti tecnici specifici in base alla sua applicazione e al suo design, per garantirne la capacità di sostenere i carichi e di offrire un ambiente sicuro.

Inoltre la norma definisce le procedure di prova per valutare la resistenza ai carichi dei dispositivi di ancoraggio, applicando carichi sia dinamici sia statici.

Qual è il campo di applicazione della norma UNI EN 795?

Questa norma stabilisce i requisiti prestazionali e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio per un solo utilizzatore che possono essere rimossi dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio fissi o mobili. Include inoltre i requisiti di marcatura, le istruzioni per l’uso e le raccomandazioni per la loro installazione.

Dobbiamo tenere presente che questa norma non si applica a:

  • Dispositivi di ancoraggio che consentono l’uso a più di un utilizzatore alla volta
  • Dispositivi di ancoraggio da utilizzare in attività sportive o ricreative.
  • Attrezzature progettate per rispettare le EN 516 e EN 517
  • Ancoraggi strutturali

Situazione legale della norma UNI EN 795

Prima di spiegare i 5 tipi di dispositivi di ancoraggio previsti da questa norma, dobbiamo aprire una parentesi per illustrare qual è la situazione legale della norma a seguito dell’abrogazione della Direttiva 89/686/CEE con la pubblicazione del Regolamento UE 2016/425.

Quando fu pubblicata la nuova norma UNE 795:2012, ratificata da AENOR il 1° ottobre 2012, venne annullata la versione precedente (UNE-EN 795:1997+A1:2001). In circostanze normali questa nuova versione avrebbe acquisito in breve tempo, dalla sua pubblicazione, il carattere di norma armonizzata, ma a causa di un’obiezione formale presentata dal Governo della Francia, la norma che continuò a essere armonizzata ai fini della Direttiva DPI fu la EN 795:1996+A1:2000.

In altre parole, esisteva una norma EN con criteri più aggiornati da un punto di vista tecnico, ma la norma pubblicata nella GUUE come armonizzata era la versione precedente.

Qual era l’obiezione della Francia?

L’obiezione formale presentata dalla Francia si fondava sul fatto che i dispositivi di ancoraggio fissi, ai quali sono collegati i dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto — come un’imbracatura di sicurezza e altri elementi di collegamento —, fanno parte integrante di una struttura o di una parete rocciosa.

I dispositivi di ancoraggio che fanno parte integrante di una struttura non sono DPI, bensì dispositivi esterni ai DPI e, pertanto, complementari. In questo caso, devono essere qualificati come DPI solo gli elementi di collegamento

La norma EN 795:2012 si riferisce sia ai punti di ancoraggio fissi sia a quelli mobili. Tuttavia, nell’ambito di applicazione della Direttiva 89/686/CEE rientrano solo i punti di ancoraggio mobili (ossia spostabili e temporanei), che non sono fissati in modo permanente a una struttura; ma la Direttiva è stata abrogata lasciando un certo vuoto normativo.

Cosa è successo con l’abrogazione della direttiva e la pubblicazione del nuovo Regolamento?

Secondo la Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione del 2 maggio 2023 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’articolo 1 si indica che “le norme armonizzate relative ai dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del Regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato I della presente Decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”. Nell’allegato I, punto 61:

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio. Avvertenza: la presente pubblicazione non si riferisce ai dispositivi descritti in:

  • tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari e che richiedono che gli ancoraggi strutturali o gli elementi di fissaggio siano fissati alla struttura) di cui ai paragrafi 3.2.1, 4.4.1 e 5.3;
  • tipo C (dispositivi di ancoraggio dotati di linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai paragrafi 3.2.3, 4.4.3 e 5.5;
  • tipo D (dispositivi di ancoraggio dotati di linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai paragrafi 3.2.4, 4.4.4 e 5.6;
  • qualsiasi combinazione dei precedenti. Per quanto riguarda i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda i paragrafi 4.5, 5.2.2, 6 e 7, né gli allegati A e ZA. Di conseguenza, in relazione ai dispositivi sopra menzionati, non vi sarà presunzione di conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425, poiché non sono considerati DPI.

Pertanto, nel nuovo Regolamento sui DPI è stata accolta l’obiezione presentata dalla Francia e attualmente i dispositivi di tipo B ed E sono gli unici che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e sono considerati DPI, e quindi tenuti a rispettare i requisiti essenziali del regolamento 2016/425 e a recare la marcatura CE, essendo utilizzati da un solo utilizzatore.

Tipi di ancoraggio secondo la norma UNI EN 795

Visti i precedenti della norma UNE EN 795:2012, vediamo ora i dispositivi di ancoraggio che essa stabilisce in base alle loro caratteristiche:

  • Tipo A: dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari e che richiedono che gli ancoraggi strutturali o gli elementi di fissaggio siano fissati alla struttura (tassello ad espansione, ancorante chimico).
disegno della norma uni en 795
Dettaglio n. 1. Esempio di dispositivo di ancoraggio di tipo A con un elemento di fissaggio.
  • Tipo B: dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari che non richiedono che gli ancoraggi strutturali o gli elementi di fissaggio siano fissati alla struttura.
disegno della norma uni en 795
Dettaglio n. 2. Esempi di dispositivi di ancoraggio di tipo B.
  • Tipo C: dispositivi di ancoraggio dotati di linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Un dispositivo di ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio flessibile, la quale non si discosta di più di 15° (quindici gradi) dall’orizzontale. Questa misura si ottiene misurando la distanza tra gli ancoraggi di estremità e quelli intermedi in qualsiasi punto lungo la lunghezza della linea.
disegno della norma uni en 795
Dettaglio n. 3. Esempio di dispositivi di ancoraggio di tipo C.
  • Tipo D: dispositivi di ancoraggio dotati di linee di ancoraggio rigide orizzontali. Dispositivi di ancoraggio che utilizzano una linea di ancoraggio rigida, che si discosta dall’orizzontale non più di 15° (quindici gradi). Questa misura si ottiene misurando la distanza tra gli ancoraggi di estremità e quelli intermedi in qualsiasi punto lungo la lunghezza della linea.
disegno della norma uni en 795
Dettaglio n. 4. Esempio di dispositivi di ancoraggio di tipo C.
  • Tipo E: dispositivi di ancoraggio per l’uso su superfici orizzontali, il cui funzionamento dipende unicamente dalla massa e dall’attrito tra questa e la superficie (ancoraggi a massa morta).
disegno della norma uni en 795
Dettaglio n. 5. Esempio di sistema di ancoraggio di tipo E.

Nei prossimi post parleremo dei requisiti e delle prove per ciascun dispositivo di ancoraggio. Come sempre, se avete dubbi o avete bisogno di consulenza, potete contattarci.

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