Facendo seguito all’articolo precedente su “responsabilità e sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, oggi parleremo del calcolo degli importi di tali sanzioni e della loro graduazione.
Tipi di sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro
Come detto, in funzione della tipizzazione dell’infrazione in materia di sicurezza sul lavoro spetterà una sanzione economica che verrà comunicata al soggetto responsabile mediante proposta di verbale di infrazione.
Le infrazioni in materia di prevenzione dei rischi professionali saranno sanzionate come segue:
- Quelle lievi, nel grado minimo, con multa da 45 a 485 euro; nel grado medio, da 486 a 975 euro; e nel grado massimo, da 976 a 2.450 euro.
- Quelle gravi con multa, nel grado minimo, da 2.451 a 9.830 euro; nel grado medio, da 9.831 a 24.585 euro; e nel grado massimo, da 24.586 a 49.180 euro.
- Quelle molto gravi con multa, nel grado minimo, da 49.181 a 196.745 euro; nel grado medio, da 196.746 a 491.865 euro; e nel grado massimo, da 491.866 a 983.736 euro.
Quando il soggetto responsabile è un servizio di prevenzione esterno, una persona o un ente che svolge l’attività di audit del sistema di prevenzione delle imprese e degli enti accreditati per svolgere o certificare la formazione in materia di prevenzione dei rischi professionali, in caso di infrazioni, le violazioni gravi e molto gravi potranno comportare, oltre alle multe previste nel paragrafo precedente, la revoca dell’accreditamento concesso dall’autorità del lavoro.
Grado delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro
Come vediamo, ciascuno dei tre livelli esistenti di gravità dell’infrazione si suddivide a sua volta in gradi, che possono essere: minimo, medio e massimo.
Detto questo, quando l’Ispettorato del lavoro ci sanzionerebbe con un grado o con un altro? Quali criteri segue l’Ispettorato del lavoro per giustificare l’applicazione di un grado o di un altro?
Una volta qualificate le infrazioni nella forma prevista dalla legge, le sanzioni saranno graduate in considerazione della negligenza e dell’intenzionalità del soggetto responsabile, della frode o della connivenza, dell’inosservanza delle avvertenze preventive e delle richieste dell’Ispettorato, del fatturato dell’impresa, del numero di lavoratori o di beneficiari interessati, se del caso, del danno causato e dell’importo frodato, quali circostanze che possono aggravare o attenuare la graduazione da applicare all’infrazione commessa.
Per quanto riguarda le sanzioni per infrazioni in materia di prevenzione dei rischi professionali, ai fini della loro graduazione si terranno in considerazione i seguenti criteri:
a) La pericolosità delle attività svolte nell’impresa o nel luogo di lavoro.
b) Il carattere permanente o transitorio dei rischi inerenti a tali attività.
c) La gravità dei danni prodotti o che avrebbero potuto prodursi per l’assenza o la carenza delle necessarie misure preventive.
d) Il numero di lavoratori interessati.
e) Le misure di protezione individuale o collettiva adottate dal datore di lavoro e le istruzioni da questi impartite ai fini della prevenzione dei rischi.
f) L’inosservanza delle avvertenze o delle richieste preventive di cui all’articolo 43 della Legge 31/1995, dell’8 novembre, sulla Prevenzione dei Rischi Professionali.
g) L’inosservanza delle proposte formulate dai servizi di prevenzione, dai delegati alla prevenzione o dal comitato per la sicurezza e la salute dell’impresa per la correzione delle carenze di legge esistenti.
h) La condotta generale tenuta dal datore di lavoro ai fini della stretta osservanza delle norme in materia di prevenzione dei rischi professionali.
Determinazione delle sanzioni
Sulla base dei criteri sopra stabiliti, l’ITSS (Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale) irrogherà una sanzione in funzione dell’infrazione commessa con il grado che riterrà opportuno. Ad esempio, se a seguito di un’attività di verifica svolta dall’ispettorato presso un’impresa venisse rilevata un’infrazione relativa alla “mancanza di formazione e informazione sufficiente e adeguata dei lavoratori” dell’impresa ispezionata, l’Autorità del lavoro proporrà una sanzione qualificata come GRAVE ai sensi dell’art. 12, comma 8, del RD 5/2000 del 4 agosto, che approva il testo unico della Legge sulle Infrazioni e Sanzioni nell’Ordine Sociale, e di grado minimo per importo massimo, ovvero, secondo l’esempio, verrà irrogata una proposta di sanzione di 2.450 euro.

La legislazione stabilisce degli intervalli economici in base al grado della sanzione e, pertanto, sarà l’ispettore a determinare l’importo della sanzione, che non dovrà essere sempre il valore minimo o massimo dell’intervallo: potrà essere fissato un valore intermedio secondo i criteri spiegati nei paragrafi precedenti.
Il verbale dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale che avvia il procedimento sanzionatorio e il provvedimento amministrativo che ne consegue dovranno esplicitare i criteri di graduazione della sanzione presi in considerazione, tra quelli indicati nei commi precedenti. Quando nessuna delle circostanze elencate in tali commi sia ritenuta rilevante a questi fini, la sanzione sarà irrogata nel grado minimo, nella fascia inferiore.
Sarà sanzionata nel massimo della qualificazione corrispondente ogni infrazione consistente nella persistente reiterazione della sua commissione. Con questo articolo speriamo di aver chiarito i dubbi sul procedimento sanzionatorio utilizzato dall’Ispettorato del lavoro nello svolgimento delle proprie funzioni.


