Come tutti sappiamo, la normativa sulla sicurezza sul lavoro stabilisce una serie di obblighi sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.
Inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
Nel caso del datore di lavoro, l’inosservanza dei propri obblighi in materia di rischi professionali può comportare l’irrogazione di una sanzione da parte dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, sempre che sia prevista dal Regio Decreto Legislativo 5/2000, del 4 agosto, che approva il testo unico della Legge sulle Infrazioni e Sanzioni nell’Ordine Sociale. Tali obblighi comprendono, tra gli altri, quelli derivanti dal coordinamento delle attività imprenditoriali quando nello stesso luogo di lavoro concorrono lavoratori di più imprese.
Se l’inosservanza è da parte del lavoratore, la legge 31/1995 dell’8 novembre sulla Prevenzione dei Rischi Professionali stabilisce all’articolo 29.3 che “l‘inosservanza da parte dei lavoratori degli obblighi in materia di prevenzione dei rischi di cui ai commi precedenti avrà la considerazione di inadempimento lavorativo ai fini previsti dall’articolo 58.1 dello Statuto dei Lavoratori”.
Che cos’è e che cosa non è un’infrazione in materia di sicurezza sul lavoro?
Oggi ci concentreremo sulle responsabilità del datore di lavoro e sulle possibili sanzioni a cui è esposto. Per prima cosa chiariremo che cosa costituisce un’infrazione e che cosa no.
Secondo l’art. 1 del R.D. 5/2000 costituiscono infrazioni amministrative nell’ordine sociale le azioni o omissioni dei diversi soggetti responsabili previste e sanzionate nella presente Legge e nelle leggi dell’ordine sociale. Inoltre si specifica che le infrazioni non potranno essere oggetto di sanzione senza che sia stato previamente istruito il corrispondente procedimento amministrativo.

Tipi di infrazioni
Le infrazioni potranno essere qualificate come lievi, gravi o molto gravi.
Infrazioni lievi
- La mancata pulizia del luogo di lavoro da cui non derivi rischio per l’integrità fisica o la salute dei lavoratori.
- Non comunicare, nei tempi e nei modi previsti, all’autorità del lavoro competente, conformemente alle disposizioni vigenti, gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali dichiarate quando siano qualificati come lievi.
Infrazioni gravi
- Non comunicare all’autorità del lavoro competente l’apertura del luogo di lavoro o la ripresa o la prosecuzione dei lavori dopo aver effettuato modifiche o ampliamenti rilevanti.
- L’inosservanza degli obblighi in materia di formazione e informazione sufficiente e adeguata dei lavoratori sui rischi della mansione suscettibili di provocare danni alla sicurezza e alla salute e sulle misure preventive applicabili, salvo che si tratti di infrazione molto grave.
Infrazioni molto gravi
- Non paralizzare né sospendere immediatamente, su richiesta dell’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale, i lavori svolti senza osservare la normativa sulla sicurezza sul lavoro e che, a giudizio dell’Ispettorato, comportino l’esistenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza e la salute dei lavoratori, o riprendere i lavori senza aver previamente rimosso le cause che hanno motivato la sospensione
- Violare il dovere di riservatezza nell’uso dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
In funzione della qualificazione dell’infrazione in materia di prevenzione dei rischi professionali, come è logico, spetterà una sanzione che potrà essere anch’essa di grado minimo, medio o massimo. Pertanto, le sanzioni andranno da 45 €, per un’infrazione lieve di grado minimo, fino a 983.736 € per un’infrazione molto grave di grado massimo.
Nei prossimi post continueremo ad approfondire il tema delle responsabilità e sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro a carico del datore di lavoro e parleremo di come vengono graduate le sanzioni da parte dell’Ispettorato del lavoro.


